Ultime novità sui contratti pubblici informatici

Dubbi interpretativi

La legge 17 dicembre 2012 n. 221 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), entrata in vigore il 19 dicembre 2012 ha scatenato dibattiti sul web e sulle più importanti riviste di diritto circa la sua effettiva portata innovativa, soprattutto in relazione ai contratti pubblici, per i quali si stabilisce che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

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Mentre alcuni hanno sostenuto un’interpretazione restrittiva della norma (obbligo della modalità elettronica solo per gli atti notarili), altri ne hanno adottata una estensiva (obbligo della modalità informatica per tutti i contratti).

A sedare ogni dubbio è intervenuta anche l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sostenendo con il provvedimento del 19 febbraio 2013, l’obbligatorietà della “forma elettronica” per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa (oltre che per gli atti notarili, per i quali l’obbligatorietà della modalità elettronica è pacifica), affermando, però, che la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata.

Problemi applicativi e possibili soluzioni

Non pochi sono, però, i problemi applicativi che ogni PA deve affrontare, soprattutto nel caso di stipula in modalità informatica di un contratto in forma pubblica amministrativa: è davvero necessario che tutti i contraenti siano dotati di firma digitale? Come dovrà interfacciarsi la PA con l’Agenzia delle Entrate nel momento della registrazione del contratto?

Una soluzione “minima” per i privati che si trovano a relazionarsi con la PA consisterebbe nel far sottoscrivere dalle parti contrattuali il documento con una firma elettronica non qualificata o addirittura “a penna”, lasciando poi all’Ufficiale Rogante l’onere di provvedere alla scansione del documento analogico, apponendo al documento informatico così creato la propria firma digitale. Inutile dire che se i contraenti avessero la firma digitale, si eviterebbero in nuce molti problemi perciò, nel caso di procedura ad evidenza pubblica, sarebbe conveniente per le stazioni appaltanti imporre già nel bando alle imprese partecipanti di dotarsi di un sistema di firma che risponda alle esigenze di cui al comma 3 dell’art. 6 del d. l. 179/2012 convertito.

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Con riferimento poi alla trasmissione dei contratti informatici all’Agenzia delle Entrate per la loro registrazione, ci sono delle difficoltà pratiche visto che la stessa sembra non abbia ancora provveduto a predisporre delle misure idonee per la registrazione dei contratti digitali. Non resta che trovare una soluzione di compromesso nell’utilizzo di una modalità “ibrida” di registrazione dei contratti (cartacea e digitale), nelle more della realizzazione di una procedura di registrazione telematica dei contratti, a cui non ha, a quanto ci risulta, ancora provveduto. 

A cura di ANORC

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