Piattaforme digitali, una storia tutta da scrivere

Un post pubblico su Facebook può costare il posto di lavoro

Con il nuovo decreto legge “Crisi Aziendali”, il legislatore italiano è tornato a parlare dei lavoratori della gig economy, introducendo alcune nuove tutele a loro favore. Tutele che potrebbero restare solo “sulla carta”

Veloce come tutte le notizie che circolano in Rete, quella della pubblicazione del decreto legge “Crisi Aziendali” (D.L. 101/2019) ha subito scatenato la perplessità degli operatori: cosa cambia con le nuove regole per i collaboratori delle piattaforme digitali? Per ora, non molto, perché solo una parte delle nuove regole è già vigente, mentre le restanti entreranno in vigore dopo 180 giorni dalla conversione (eventuale) in legge del decreto. Per questo, non sono ancora vigenti le regole che stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori non subordinati e occupati, anche attraverso piattaforme digitali, nell’attività di consegna di beni, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili.

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Infatti, dopo aver definito cosa sono le “piattaforme digitali” (“I programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”), il legislatore ha previsto che i “loro” lavoratori non subordinati possono essere retribuiti in base al numero delle consegne, ma non in misura prevalente: potranno essere i contratti collettivi a definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto della modalità di svolgimento della prestazione.

Per quanto riguarda le tutele di carattere assicurativo, si prevede che – a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto (per esempio, collaborazione autonoma) – i lavoratori dovranno essere soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Infine, l’impresa titolare della piattaforma digitale sarà tenuta, anche nei confronti dei ciclo-fattorini, a tutti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (DPR n. 1124/1965), nonché di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

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L’unica disposizione già in vigore è – invece – la modifica dell’art. 2 del D.lgs. 81/2015 (c.d. Testo Unico dei Contratti di lavoro) per cui il legislatore ha precisato che la disciplina del lavoro subordinato si applica ai collaboratori che rendono prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche rispetto a tempo e luogo di lavoro) e anche quando le modalità di esecuzione sono organizzate mediante piattaforme digitali.

A una prima lettura, la regola potrebbe sembrare la conferma delle decisioni rese nei mesi scorsi dai Tribunali che – come si ricorderà – avevano già riconosciuto e applicato ad alcuni “riders” le tutele previste per il lavoro subordinato, in particolare quelle relative a sicurezza e igiene sul lavoro, retribuzione diretta e differita, limiti di orari, ferie e previdenza, non invece quelle previste per i licenziamenti. In realtà, la modifica di legge è destinata ad avere un impatto ben più ampio perché il nuovo decreto potrebbe generalizzare l’applicazione dell’art. 2, D.lgs. 81/2015 a tutti i lavoratori delle piattaforme digitali, senza limitarla ai ciclo-fattorini impiegati nella consegna a domicilio di cibi o prodotti.

Una storia finita? Non ancora! Bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire se le nuove tutele saranno confermate con la conversione del decreto o se verranno eliminate e se – alla fine – saranno in linea con la direttiva europea di prossima adozione.


Avv.ti Andrea Savoia partner e Marilena Cartabia senior associate – UNIOLEX Stucchi & Partners www.uniolex.com