L’Agenzia delle Entrate apre alla gestione dematerializzata dei documenti di trasporto

Con una recente risoluzione (19/E del 25 marzo 2013) l’Agenzia delle Entrate dà una spinta decisiva alla gestione completamente dematerializzata dei documenti attestanti l’avvenuto trasporto (DDT e similiari)

La risoluzione arriva in risposta alla richiesta di un contribuente circa la corretta interpretazione da dare all’art. 41 D.L. 331 del 1993, riguardante la documentazione atta a provare l’avvenuto trasporto di beni in altro paese comunitario e la possibilità di produrre prove alternative al documento di trasporto cartaceo chiamato CMR.

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Nella sua risoluzione l’Agenzia ha ricordato innanzitutto che la normativa europea non stabilisce una forma univoca per questa tipologia di documentazione finalizzata a provare l’effettuato trasporto di beni nel territorio di un altro Stato Membro, e che nello specifico la legge italiana non contiene alcuna previsione dettagliata in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo come prova.

Anche in base a questi presupposti l’Agenzia ritiene quindi che sia sufficiente produrre come prova dell’avvenuto trasporto “un insieme di documenti dal quale si possano comunque ricavare le medesime informazioni presenti nei documenti normalmente già prodotti sulla base della prassi commerciale vigente”, comprese eventualmente anche le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, dalle quali risulti che la merce ha lasciato il territorio italiano ed ha raggiunto un altro Stato membro.

Dal momento, però, che nella maggior parte dei casi tali documenti elettronici o flussi informativi non sono veri e propri documenti informatici, in quanto privi di riferimento temporale e di sottoscrizione elettronica, l’Agenzia li considera come documenti analogici che hanno quindi bisogno di essere materializzati per diventare delle valide fonti di prova. L’acquisizione dell’immagine sarà libera, dal momento che le disposizioni normative non prevedono delle specifiche modalità, ma dovrà comunque rispecchiare in maniera fedele il contenuto del documento. L’immagine acquisita dovrà poi essere portata in conservazione per garantirne leggibilità e reperibilità nel tempo.

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A cura di ANORC

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