Nel “Decreto Fare” anche l’Agenda Digitale

Il Decreto introduce interessanti novità circa la governance dell’Agenda Digitale

Novità sul fronte Agenda Digitale Italiana nel Decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69, meglio conosciuto come “Decreto Fare”, recante le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO?

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato.

In un’ottica di potenziamento, cambia innanzitutto la governance dell’Agenda Digitale Italiana (art. 13 d.l. n. 69/2013).È previsto che entro novanta giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Fare” la Cabina di regia per l’attuazione dell’ADI debba presentare al Parlamento un quadro complessivo relativo alle norme vigenti, ai programmi avviati e al loro stato di avanzamento, nonché alle risorse disponibili per l’attuazione dell’Agenda digitale. Un Tavolo permanente per l’innovazione e l’ADI, composto da esperti in materia e da esponenti di imprese e università, costituirà l’organismo consultivo della Cabina di regia e sarà presieduto dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale (individuato in Francesco Caio).

Ci sono importanti novità anche per l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) che, d’ora in poi, sarà sottoposta alla vigilanza della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non più al controllo di 5 ministeri. Questo può essere un importante passo in avanti che permetterà all’AGID di lavorare meglio alla realizzazione degli obiettivi dell’ADI.

Le altre novità contenute nel “Decreto Fare” sono relative:

– al domicilio digitale, a tal riguardo è previsto che all’atto della richiesta del documento unificato sarà riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale (art. 14 del d.l. n. 69/2013);

– alla razionalizzazione dei CED (Centri elaborazione dati), è previsto che nell’ambito del piano triennale di cui al comma 4 dell’art. 33 septies del d.l. n. 179/2012 devono essere individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED. Devono, inoltre, essere previste le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici (art. 16 del d.l. n. 69/2013);

Leggi anche:  Giorgia Meloni, l’innovazione come forza trasversale per la competitività e lo sviluppo del Paese

– alla modifica del comma 2 dell’art. 80 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD), prevedendo che la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività sia presieduta dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale o, su sua delega, dal Direttore dell’AGID (art. 15 del d.l. n. 69/2013).

Infine si segnala che, in tema di sanità digitale, l’art. 17 del d.l. n. 69/2013 fissa quale termine ultimo per l’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) il 31 dicembre 2014.

In base al disposto della norma, le regioni e le province autonome sono tenute a presentare all’Agenzia per l’Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE entro la data del 31 dicembre 2013. Tali piani saranno valutati e approvati dall’Agenzia per l’Italia digitale e dal Ministero della Salute.

Con riferimento alle infrastrutture tecnologiche per il FSE, le regioni e le province autonome (che già potevano realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale oppure potevano avvalersi delle infrastrutture a tale fine già realizzate da altre regioni attraverso il riuso) potranno decidere di utilizzare l’infrastruttura centrale che sarà progettata e realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale e resa fruibile in modalità cloud computing.

A cura di ANORC

>> Vedi tutti i contributi della Rubrica DigitalDOC