I contenuti online protagonisti del mercato unico digitale

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Il caso del procedimento per contraffazione di marchio registrato azionato da Christian Louboutin contro la Van Haren

Il mercato unico digitale prende forma e l’Europa sta operando una revisione normativa che ne tocca i diversi aspetti. Molto si è parlato delle novità sul fronte privacy con l’entrata in vigore della GDPR, ma anche altre aree sono di interesse per chi offre servizi digitali nel Vecchio Continente

Lo scorso 30 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi online nel mercato interno (Regolamento UE 2017/1128 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017). Scopo della Commissione europea è quello di raggiungere un equilibrio funzionale tra i principi fondanti del mercato interno (come la libera circolazione di persone e servizi all’interno del mercato unitario) e la protezione della proprietà intellettuale. La diffusione di dispositivi portatili quali smartphone, tablet e notebook facilita opportunità di business che incontrano il desiderio di fruizione di applicazioni e contenuti online (dagli e-book alla musica, senza tralasciare opere audiovisive in streaming) a prescindere dal luogo in cui il consumatore si trovi. Interesse dei fornitori di tali servizi e contenuti è che tale accesso sia possibile e assicurato anche al di fuori dei confini del paese di residenza, in tutti gli stati membri.

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LE CRITICITÀ AFFRONTATE DALLA COMMISSIONE

I diritti per la trasmissione di contenuti tutelati dal diritto d’autore o da diritti connessi sono spesso concessi attraverso licenze territorialmente finite. Gli stessi fornitori, al momento, scelgono spesso di operare solo in determinati mercati. Questo avviene anche per motivi contrattuali: i titolari dei diritti offrono spesso licenze su base esclusiva (territoriale) che porta a clausole restrittive verso il consumatore che vedrà impedito l’accesso a quei servizi da indirizzi IP localizzati al di fuori del territorio di residenza. Anche pensando a tipologie di contenuti quali gli eventi sportivi, non protetti dal diritto d’autore o da diritti connessi a norma del diritto dell’Unione, ci si scontra con tutele disciplinate a livello nazionale che sono, inevitabilmente, vincolate anch’esse su base territoriale.

COSA CAMBIA CON IL REGOLAMENTO UE PER LE IMPRESE

Il Regolamento vuole quindi spezzare tale impasse e rendere innovazione e competitività più efficaci e percorribili. I fornitori di servizi a pagamento dovranno garantire, senza alcun onere aggiuntivo, “a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne con le stesse modalità del servizio offerto nello stato membro di residenza, anche assicurando l’accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità”. Viene esplicitamente previsto il divieto per il fornitore di “intraprendere azioni volte a ridurre la qualità della prestazione del servizio”, nonché l’obbligo di informare preventivamente i consumatori circa la qualità delle prestazioni transfrontaliere. Per quanto riguarda i fornitori di servizi gratuiti, invece, la scelta di renderli disponibili oltre frontiera è libera e rientra quindi nella valutazione di opportunità commerciali per competere nel mercato unico digitale. L’unico obbligo previsto per entrambe le categorie di fornitori è quello di rispettare la disciplina regolamentare in merito alla verifica dello stato di residenza dell’abbonato entro due mesi dalla data in cui il servizio transfrontaliero viene fornito, nonché l’obbligo di informare di tale scelta, preventivamente alla fornitura dei servizi transfrontalieri, abbonati e titolari di diritti d’autore e di diritti connessi. L’obbligo di verifica può essere espletato alla conclusione o al rinnovo del contratto e comunque entro il 2 giugno 2018. Ovviamente, il trattamento dei dati che ne seguirà – il fornitore può richiedere a tal fine informazioni fiscali, anagrafiche e di natura bancaria – dovrà essere conforme alle direttive comunitarie in materia (95/46/CE e 2002/58/CE) e “limitati a quanto è necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita”. Il nuovo regolamento troverà applicazione a partire dal primo aprile 2018.

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Giulia Rizza è avvocato, senior consultant di Colin & Partners – www.consulentelegaleinformatico.it