La nuova PA che protegge la privacy

Il Garante per la Privacy ha diffuso le nuove regole alle quali la Pubblica Amministrazione dovrà attenersi per l’utilizzo di strumenti informatici e la gestione dei dati dei cittadini

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L’Italia ha una serie di nuove regole per la gestione dei dati informatici da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione. Si tratta del risultato del lavoro svolto dal Garante per la privacy che ha recepito i “suggerimenti” dell’undicesimo rapporto della Commissione Europea sull’eGov, ovvero gli strumenti a servizio dei cittadini europei per accedere a dati pubblici, produrre certificazioni e, in generale, abituarsi all’informatizzazione della burocrazia continentale. Secondo il rapporto, l’Italia è sopra la media europea, in quanto a quantità e qualità dei servizi offerti, anche se il quadro generale non è per nulla confortante.

Meno servizi con più qualità

Sono troppe le piattaforme, gli strumenti e i servizi proposti dalla PA europea ai propri cittadini, per accedere a diverse funzioni telematiche atte a svecchiare i procedimenti cartacei. Una quantità che, come spiega il rapporto, non vuol dire sempre qualità, anzi. L’obiettivo è quello di razionalizzare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi, offrendone di meno ma con istruzioni ben precise su come ottenere la documentazione “promessa”.

Formato aperto per i file

Un altro punto delle nuove linee guida del Garante è la necessità che i documenti prodotti dalla PA siano “aperti” e completamente accessibili agli utenti. Questo vuol dire evitare l’installazione di programmi esterni, o a pagamento, per leggere i file, sulle diverse piattaforme di fruizione. Per quanto riguarda il riuso, il Garante ha espresso la necessità di una divisione tra documenti aperti che possono essere utilizzati più volte e quelli non riutilizzabili, anche se in formato pienamente accessibile.

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L’indicizzazione

In ottica di protezione della privacy degli italiani, le linee guida affrontano anche il problema dell’indicizzazione dei dati personali sui motori di ricerca. Il Garante dispone che l’indicizzazione sia tassativamente esclusa per quei dati sensibili, come i procedimenti giudiziarii che non possono essere reperiti attraverso i motori di ricerca online.