Qual è il valore giuridico del documento informatico?

Documento informatico e valore probatorio dopo il Regolamento eIDAS e il nuovo decreto correttivo del CAD. Dopo l’accoglimento della riforma sull’identificazione digitale, si resta in attesa delle linee guida

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005) o CAD, recependo le novità apportate dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (meglio conosciuto come Reg. eIDAS), definisce il documento informatico come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, lett. p, del CAD).

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Il Reg. eIDAS definisce invece il “documento elettronico” come “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva” (art. 3, n. 35).

Il nuovo CAD distingue la specificità del documento informatico quale “documento giuridicamente rilevante”, nel più ampio genere del documento elettronico.

Qual è il valore giuridico di un documento informatico? Per rispondere alla domanda occorre tenere a mente che il valore giuridico del documento informatico cambia a seconda che lo stesso sia senza firma, con firma elettronica “semplice” o firmato con firma elettronica “forte” (Firma qualificata, digitale o avanzata).

Prima della modifica apportata dal decreto correttivo al CAD, l’articolo 21 titolato “Documento informatico sottoscritto con firma elettronica” chiariva che:

  • Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
  • Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
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L’efficacia prevista dall’ art. 2702 c.c. (scrittura privata): fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Dal 12 gennaio 2018, il valore giuridico del documento informatico sottoscritto con firma elettronica “semplice” o “forte” viene disciplinato direttamente dal nuovo comma 1-bis dell’art. 20 del CAD. In specifico, soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile quando:

  • è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata.
  • qualora sia “formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità, immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”.
  • In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Si segnala che naturalmente il documento informatico (in qualunque modo esso venga poi firmato) per essere considerato tale deve essere formato, trasmesso, conservato, copiato, duplicato, etc., secondo le Linee guida dell’AgID ai sensi dell’art. 71 del CAD ancora da emanare. Le linee guide definite nel CAD entreranno in vigore semplicemente per effetto della loro pubblicazione online da parte di AgID, dopo aver sentito Enti e Autorità di volta in volta competenti in materia e dopo aver acquisito l’opinione degli addetti ai lavori attraverso una consultazione pubblica condotta sul web. Si rimane in attesa.

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Anna Veltri consultant Colin & Partners – www.consulentelegaleinformatico.it