Il modem ricevuto va restituito: sentenza del Tar

Il modem ricevuto va restituito: sentenza del Tar

Con una decisione inattesa (o forse no), il Tar del Lazio corregge una delibera di AgCom del 2018, affermando che il modem va sempre restituito ma in maniera semplice e trasparente

Una sentenza che dovrebbe far chiarezza, anche se è contraria a quanto espresso in precedenza, solo due anni fa. Il Tar del Lazio afferma che se un operatore internet fornisce gratuitamente il modem, durante il periodo di abbonamento di un cliente, quest’ultimo è tenuto a restituirlo alla rescissione o scadenza del contratto, se non rinnovato. I giudici, nella sentenza 1200 del 23 ottobre 2019, pubblicata questo gennaio, chiariscono che il modem resta un bene della società.

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Vale quindi sempre il regime di comodato, secondo quanto già aveva affermato, essendo coinvolta in prima persona, Telecom Italia (che aveva presentato ricorso), contrariamente alla decisione dell’Autorità per le Comunicazioni, che nel 2018 considerava l’apparecchio come un bene del consumatore.

Il modem va restituito alla scadenza

Nella precedente delibera numero 348 del 2018, l’AgCom stabiliva che una società fornitrice non poteva richiedere “oneri aggiuntivi per la mancata restituzione” del modem, anche se il cliente decideva di terminare la fornitura internet. Davanti ai giudici del Tar, Telecom Italia ha sostenuto che tale regola, voluta dall’AgCom, è in realtà in conflitto con il Codice civile (articoli 1803 e 1809), che stabilisce i termini per cui è obbligatorio restituire “la cosa” ricevuta nell’ambito di un contratto di comodato.

A questo punto, lo stesso Tar sancisce che le modalità di restituzione devono essere chiare e trasparenti. Idealmente, ogni negozio che è una filiale dell’operatore in essere, dovrebbe accettare l’oggetto, indice della chiusura del contratto, già avvenuta anche nel caso di passaggio ad altro fornitore. A fronte di ciò, proprio gli operatori dovranno mettere in piedi offerte che includano anche la sola connessione, esclusa di modem, qualora il cliente ne abbia già uno, compatibile, in possesso.

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