Un post pubblico su Facebook può costare il posto di lavoro

Un post pubblico su Facebook può costare il posto di lavoro

Libertà di espressione, segretezza delle comunicazioni e insubordinazione. La Cassazione spiega quando il vincolo fiduciario tra azienda e dipendente viene compromesso e scatta il licenziamento

Niente da fare per il lavoratore licenziato dopo aver insultato più volte i propri responsabili su Facebook: è quanto deciso dalla Corte di Cassazione lo scorso 13 ottobre 2021 nel respingere il ricorso di un account manager di una nota società di telecomunicazioni. La vicenda non è distante da quanto potrebbe accadere in molte aziende: offese gravi e sprezzanti nei confronti dei superiori e dei vertici aziendali espresse a mezzo e-mail e tramite post pubblici su Facebook possono esser causa di licenziamento legittimo.

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Questi gli antefatti posti a fondamento del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore con incarichi di responsabilità a livello nazionale. Provvedimento datoriale subito impugnato dal lavoratore che, nel far causa, deduceva anche l’illegittimità dell’acquisizione da parte della datrice dei post presenti sulla sua pagina Facebook in quanto destinati a una comunicazione riservata (esclusiva con i propri amici) e, dunque, incompatibile con la denigrazione o la diffamazione. Secondo la Cassazione, però, l’esigenza di tutela della libertà e segretezza dei messaggi scambiati in una chat opera quando quest’ultima può ritenersi privata, ossia diretta unicamente agli iscritti a un determinato gruppo e non a una moltitudine indistinta di persone: solo in presenza di tali requisiti i messaggi della chat sarebbero equiparabili alla corrispondenza privata, chiusa e inviolabile. Esigenza di protezione, con conseguente illegittimità dell’utilizzazione in funzione probatoria, che non opera se il commento offensivo diffuso su Facebook nei confronti della società datrice di lavoro può circolare tra un gruppo indeterminato di persone. In questo caso, poiché le dichiarazioni offensive sono leggibili da un numero indeterminabile di soggetti, non si tratterebbe di corrispondenza privata e la condotta integrerebbe una insubordinazione grave idonea a legittimare una giusta causa di licenziamento dato il carattere plurioffensivo e l’idoneità della condotta a precludere la prosecuzione del rapporto di lavoro per elisione del legame fiduciario tra le parti, anche considerato il ruolo aziendale rivestito dal dipendente.

In particolare, prosegua le Cassazione, nel rapporto di lavoro, l’insubordinazione si verifica non solo in caso di rifiuto di adempiere le disposizioni dei superiori, ma anche in presenza di qualsiasi altro comportamento in grado di pregiudicarne l’esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale. Di conseguenza, anche la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana riconosciute dall’art. 2 della Costituzione, può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, dal momento che l’efficienza di quest’ultima riposa sull’autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi, ed essa risente un indubbio pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli.

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Pertanto, nel caso di commenti pubblicati sui social con toni offensivi verso l’azienda o suoi dirigenti, oltre alla necessaria valutazione del contenuto e dei toni dell’invettiva telematica, sarà opportuno, prima di procedere all’eventuale licenziamento, verificare chi siano i potenziali destinatari del messaggio, nonché commisurare la rottura del rapporto fiduciario al ruolo rivestito dal dipendente in azienda.


Avv.ti Andrea Savoia partner e Marilena Cartabia senior associate

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