Indennizzi, nuova bocciatura. Jobs Act, cosa resterà?

Un post pubblico su Facebook può costare il posto di lavoro

Incostituzionale il calcolo dell’indennità di licenziamento. Dopo la decisione depositata dalla Corte costituzionale il 16 luglio 2020, sale a due il numero delle norme bocciate tra quelle che dal 2015 hanno innovato la disciplina dei licenziamenti

Nel marzo 2015, entrava in vigore il cosiddetto decreto tutele crescenti (D.lgs. 23/2015) da molti considerato un atto “rivoluzionario” in materia di licenziamenti individuali. Riassumendolo in poche battute, per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015, si limitava la possibilità di riconoscere la tutela reintegratoria solo nell’ipotesi della nullità del licenziamento, nonché in caso di “manifesta insussistenza del fatto materiale contestato” (cfr. art. 2 e art. 3, comma 2 D.lgs. 23/2015). Per le restanti ipotesi, invece, la tutela spettante al licenziato sarebbe stata solo di tipo economico e da calcolarsi sulla base dell’anzianità di servizio aziendale (cfr. art. 3, comma 1 e art. 4, D.lgs. 23/2015). In questo modo, le aziende, già al momento del recesso e con una formula aritmetica, sapevano quale sarebbe stata l’entità del risarcimento da pagare qualora il licenziamento fosse stato ritenuto illegittimo da un Giudice. Regole, come detto, innovative soprattutto se confrontate con quelle del “vecchio” art. 18 St. Lav. (che continua ad applicarsi al licenziamento di chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015) dove sono molte le ipotesi in cui può essere riconosciuta la tutela reintegratoria e non è possibile conoscere “a priori” l’entità del risarcimento perché determinabile solo in sede giudiziale. Le cosiddette tutele crescenti sono, però, finite ben presto davanti alla Consulta.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO?

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato.

Infatti, a novembre 2018, la Corte costituzionale stabiliva che il parametro risarcitorio previsto dall’art. 3, comma 1 per le ipotesi di accertamento della non sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento era in contrasto con i principi di ragionevolezza e uguaglianza in quanto “fisso e uniforme” (due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio). Venuto meno il criterio aritmetico previsto per quelle ipotesi di invalidità, ogni giudice ha potuto quantificare l’indennità spettante al dipendente licenziato secondo la sua discrezione, limitandosi a rispettare l’intervallo minimo (6 mensilità) e massimo (36 mensilità) indicato dal D.lgs. 23/2015. Ora, la nuova decisione della Corte costituzionale interessa la regola che stabilisce la sanzione applicabile quando il licenziamento è affetto da un vizio di natura formale e procedurale, vale a dire il difetto di motivazione o la violazione del procedimento disciplinare ex art. 7 St. Lav. (cfr. Art. 4, D.lgs. 23/2015). Anche in questo caso, spetta al licenziato un’indennità economica pari a una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, compresa tra un minimo di due e un massimo di dodici mensilità.

Leggi anche:  FAR Networks, il potere del lavoro ibrido

Dalla lettura delle motivazioni della sentenza (depositate il 16 luglio 2020), emerge che i motivi di incostituzionalità della norma sono soprattutto due. Primo, aver previsto un parametro risarcitorio uniforme impedisce di correlare l’indennità liquidabile al danno sofferto, privando l’indennità della funzione anche dissuasiva. Secondo, il parametro “fisso” finisce per sanzionare in modo identico violazioni che possono provocare danni differenti, così infrangendo i principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. che vietano l’omologazione di situazioni differenti. D’ora in avanti, allora, e salvo nuovi interventi di legge, anche in caso di vizio formale, i Tribunali potranno liquidare l’indennità spettante entro l’intervallo di due e dodici mensilità, senza più doverla correlare all’anzianità di servizio del lavoratore licenziato, ma valutando il singolo caso concreto. La decisione della Consulta segna, dunque, un ritorno al passato che potrà creare incertezza e imprevedibilità, ampliando la discrezionalità dei tribunali.


Avv.ti Andrea Savoia partner e Marilena Cartabia senior associate

UNIOLEX Stucchi & Partners www.uniolex.com