Pagamenti elettronici verso le PA: ecco le Linee Guida

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Sono state appena pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (ossia anche di enti quali, ad esempio, Enel, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Trenitalia, etc), predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

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Le Linee Guida costituiscono un ulteriore tassello nella definizione di regole, standard e infrastrutture per la gestione dei pagamenti alle PA e per la fatturazione elettronica, nell’ottica di semplificare e razionalizzare sempre più il settore pubblico.

Nel documento vengono delineate le attività che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono mettere in atto per consentire l’esecuzione di pagamenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte.

In base alle Linee Guida gli strumenti utilizzabili per effettuare i pagamenti in modalità elettronica sono:

a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale;

b) i versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente», avvalendosi anche dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 5 del CAD.

Gli enti creditori (PA e gestori di pubblici servizi) sono tenuti a rendere disponibili all’utilizzatore finale (pagatore o soggetto versante) sui propri siti web e sugli avvisi di pagamento le seguenti informazioni minime:

a) denominazione dell’ente creditore;

b) identificativo dell’obbligato (ossia del pagatore);

c) importo del pagamento dovuto;

d) identificativo univoco di versamento (IUV) e causale del versamento;

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e) identificativo del conto di pagamento sul quale versare le somme dovute (IBAN o conto corrente postale);

f) scadenza (se prevista).

Tali dati devono essere inoltre memorizzati in un apposito archivio che costituisce evidenza informatica dei pagamenti attesi, al fine di facilitare la fase di riconciliazione.

L’insieme di queste informazioni costituisce infatti un “avviso di pagamento”. A tal proposito nelle Linee Guida emerge una contraddizione: se infatti il pagamento è contestuale all’erogazione del servizio da parte dell’ente creditore, questo insieme di dati può essere scambiato attraverso strumenti informatici direttamente tra l’ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale; nel caso, invece, in cui il pagamento non sia contestuale all’erogazione del servizio, tali dati che costituiscono «avviso di pagamento» vengono inseriti in un documento che potrà anche essere inviato «fisicamente» all’utilizzatore finale: ciò appare come un passo indietro rispetto, appunto, all’intento principale di digitalizzare i processi di pagamento.

A cura di ANORC