Ddl concorrenza: torna la penale sul cambio di operatore

ddl concorrenza reintroduce penale sul cambio di operatore

Nel nuovo decreto legge concorrenza viene reintrodotta la penale sul cambio di operatore eliminata con la legge Bersani del 2007

In questi giorni si è scoperto che c’è un’altissima probabilità che la nostra scheda telefonica sia stata intercettata dalla NSA e oggi arriva una nuova brutta notizia per gli utenti mobili. Il decreto legge sulla concorrenza, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 febbraio, prevede la reintroduzione della penale sul cambio di operatore. Il ddl annulla quindi la “legge Bersani” del 2007, che imponeva all’utente solo i costi di disattivazione del servizio nel caso in cui avesse scelto un nuovo gestore.

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Altroconsumo critica la penale sul cambio di operatore

Il reintegro della penale sul cambio di operatore non è stata ovviamente colta con favore dalle associazioni che difendono i diritti dei consumatori. Altroconsumo, che ha lanciato la campagna “Abbassa la tariffa”, ha spiegato che se il ddl non subirà modifiche prima di diventare legge “l’operatore potrà far pesare sulla fine anticipata del contratto, che non può essere superiore ai 24 mesi, l’investimento in marketing per promuovere l’offerta”. Secondo le ultime stime la sanzione sul cambio di operatore dovrebbe aggirarsi sui 100 euro.

Il Ministero dello sviluppo economico: “Nessuna penale sul cambio di operatore”

Il Ministero dello Sviluppo economico ha in seguito smentito l’ipotesi di una sanzione in caso di cambio di gestore telefonico:

“Il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv. E’ quanto precisa una nota ministeriale a proposito di errate interpretazioni riprese oggi da alcuni giornali.
La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite).

In primo luogo fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse.

Secondariamente stabilisce che le eventuali penali – già esistenti nelle promozioni – devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione.

In terzo luogo, la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione.

In sostanza, l’effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente. 

Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore”.

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